• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295

STUPEFACENTI, INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

STUPEFACENTI, INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
La Direzione generale del farmaco veterinario ha diffuso una nota interpretativa della Legge 38/2010. La necessità di un chiarimento riguardava in particolare la tenuta del registro degli stupefacenti, a fronte di perduranti incertezze anche dovute ad un dettato normativo che non tiene in adeguato conto l'impiego di queste sostanze in medicina veterinaria.

La Direzione generale del farmaco veterinario ha diffuso una nota interpretativa della Legge 38/2010. La necessità di un chiarimento riguarda in particolare la tenuta del registro degli stupefacenti, a fronte di perduranti incertezze anche dovute ad un dettato normativo che non tiene in adeguato conto l'impiego di queste sostanze in medicina veterinaria.


La nota ministeriale precisa che "è imposto l'obbligo di utilizzo del registro di carico e scarico da parte di medici chirurghi e medici veterinari, direttori sanitari o responsabili dì ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa dì farmacia e titolari dì gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie, qualora si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope".


Il registro "deve essere conforme al modello di cui all'art. 60 per le strutture sanitarie pubbliche e private che prevedono Unità Operative interne che, a loro volta, si doteranno di un registro di carico e scarico secondo quanto previsto dal. DM 3 agosto 2001, e lo utilizzeranno per giustificare l'impiego degli stupefacenti".

Per quanto concerne i gabinetti per l'esercizio delle professioni sanitarie "e quindi anche quelle veterinarie, il registro (unico) di carico e scarico non deve essere necessariamente conforme al modello di cui all'art. 60, ma le modalità di tenuta del medesimo devono prevedere la specificazione scritta dell'impiego dei medicinali stupefacenti come previsto dall'art. 42. Il modello non è determinato dal Ministero della salute".

Il registro previsto dall'articolo 60 "deve essere numerato e firmato in ogni pagina dall'azienda unità sanitaria locale; i registri di carico e scarico delle U.O. devono essere vidimati dal Direttore Sanitario o da un suo delegato; il registro previsto dall'art. 42 deve essere firmato dall'autorità sanitaria locale, il Sindaco, o da un suo delegato, e conservato per due anni dalla data dell'ultima registrazione".

Infine, "non è più necessaria la vidimazione annuale, fatta eccezione per i registri utilizzati per le navi mercantili e per i cantieri di lavoro".

Allegati
pdf INTERPRETAZIONE MINISTERIALE LEGGE 38 2010.PDF