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MANGIMI, DDL ETICHETTATURA MODIFICA SANZIONI

MANGIMI, DDL ETICHETTATURA MODIFICA SANZIONI
La Commissione Agricoltura del Senato ha approvato il ddl Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. Con l'Art. 6. si modificano le misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi. Sanzionabile anche l'allevatore che detiene e somministra i prodotti contenenti sostanze vietate. Galan: il Ddl sarà legge prima di Natale.

La Commissione Agricoltura del Senato ha approvato il ddl Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

Con l'Art. 6. si modificano le misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi. In particolare, si modificano gli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

1.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 66.000 euro.
4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi».

In caso di reiterazione della violazione l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di un'attività analoga per la durata di cinque anni».

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