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FISCO, L’ULTIMA PAROLA SULLE TARGHE PROFESSIONALI

FISCO, L’ULTIMA PAROLA SULLE TARGHE PROFESSIONALI
L'esenzione dalla tassa pubblicitaria per targhe e insegne fino a 5 metri quadri deve essere riconosciuta ai liberi professionisti. Un principio di equità fiscale mai del tutto assodato in molti Comuni. L'annosa questione arriva per la prima volta in Cassazione. La sentenza è da tenere a portata di mano. Secondo la Cassazione il libero professionista non può essere assoggettato ad un regime fiscale differenziato e più gravoso rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica in regime concorrenziale. La Cassazione si è pronunciata in termini inequivocabili sull'esenzione della tassa pubblicitaria per targhe e insegne professionali fino a 5 metri quadrati. La sentenza è stata pronunciata sul ricorso di un libero professionista la cui targa era stata indebitamente assoggettata a tassa pubblicitaria. Nel dar ragione al ricorrente, la suprema Corte ha anche svolto importanti principi di equità fiscale.

I giudici hanno infatti dato una interpretazione costituzionale delle norme fiscali, in particolare di quelle concernenti le agevolazioni ei benefici tributari, quale è appunto l'esenzione dal versamento della tassa pubblicitaria fino a 5mq. "Pur essendo frutto di scelte discrezionali del legislatore" questo tipo di norme può essere oggetto di "interpretazione estensiva, quando ciò sia imposto dalla ratio legis". La Cassazione osserva che l'esclusione dai benefici delle targhe degli studi professionali "risulterebbe in contrasto con la finalità , perseguita dalla Legge di sottrarre ad imposizione (entro i previsti limiti dimensionali) le indicazioni aventi lo scopo prevalente (proprio in considerazione delle ridotte dimensioni) di identificare il luogo di esercizio di una attività economica, distinguendolo da quelli concorrenti.

Sulla questione l'ANMVI aveva interessato il Ministero delle Finanze e l'ANCI ottenendo riscontri favorevoli alla tesi dell'estensione del beneficio fiscale ai liberi professionisti. Molte amministrazioni comunali hanno continuato nel tempo ad esigere il tributo tramite le proprie esattorie, nonostante le precisazioni delle Finanze. Anche i Tribunali non hanno sempre avuto un comportamento coerente con il dettato di legge. Ora la Cassazione ha definitivamente sancito la bontà delle ragioni dei liberi professionisti e investito di legittimità costituzionale la pretesa del beneficio fiscale.

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.pdf