I giudici hanno infatti dato una interpretazione costituzionale delle norme fiscali, in particolare di quelle concernenti le agevolazioni ei benefici tributari, quale è appunto l'esenzione dal versamento della tassa pubblicitaria fino a 5mq. "Pur essendo frutto di scelte discrezionali del legislatore" questo tipo di norme può essere oggetto di "interpretazione estensiva, quando ciò sia imposto dalla ratio legis". La Cassazione osserva che l'esclusione dai benefici delle targhe degli studi professionali "risulterebbe in contrasto con la finalità , perseguita dalla Legge di sottrarre ad imposizione (entro i previsti limiti dimensionali) le indicazioni aventi lo scopo prevalente (proprio in considerazione delle ridotte dimensioni) di identificare il luogo di esercizio di una attività economica, distinguendolo da quelli concorrenti.
Sulla questione l'ANMVI aveva interessato il Ministero delle Finanze e l'ANCI ottenendo riscontri favorevoli alla tesi dell'estensione del beneficio fiscale ai liberi professionisti. Molte amministrazioni comunali hanno continuato nel tempo ad esigere il tributo tramite le proprie esattorie, nonostante le precisazioni delle Finanze. Anche i Tribunali non hanno sempre avuto un comportamento coerente con il dettato di legge. Ora la Cassazione ha definitivamente sancito la bontà delle ragioni dei liberi professionisti e investito di legittimità costituzionale la pretesa del beneficio fiscale.
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