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SICUREZZA SUL LAVORO, INFORMARE DEI RISCHI

SICUREZZA SUL LAVORO, INFORMARE DEI RISCHI
Giro di vite della Cassazione in materia di sicurezza dei lavoratori. Infatti risponde dell'infortunio il datore che, pur avendo consegnato un prodotto fornito di scheda di sicurezza, non abbia espressamente informato il dipendente sui "rischi specifici" e cioè "sull'indicazione delle conseguenze per la sicurezza e la salute in caso di uso errato".

Risponde dell'infortunio il datore che, pur avendo consegnato un prodotto fornito di scheda di sicurezza, non abbia espressamente informato il dipendente sui "rischi specifici" e cioè "sull'indicazione delle conseguenze per la sicurezza e la salute in caso di uso errato".

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 34771 del 27 settembre 2010. È il caso di un operaio addetto al lavaggio di cisterne. Non riuscendo ad eliminare la resina residua con acqua fredda, l'uomo aveva adoperato acqua calda e un solvente chimico. Nel tentativo di aprire la cisterna per controllare lo stato di pulizia, vi era stata una deflagrazione e il lavoratore aveva perso la vita: per questo il legale rappresentante della società era stato condannato per omicidio colposo dal Tribunale di Livorno.


Contro questa decisione il vertice aziendale aveva presentato ricorso in cassazione. In particolare l'uomo si era difeso affermando la condotta colposa del lavoratore che, avendo anche presenziato a riunioni riguardanti il prodotto utilizzato ed essendo il prodotto chimico dotato di una scheda di sicurezza, era senz'altro stato messo in condizioni di capirne l'utilizzo corretto per evitare incidenti.

La Corte però respingendo il ricorso, ha invece affermato che, non essendo stato valutato in azienda il rischio di esplosioni, era logico intuire che i lavoratori non avessero ricevuto informazioni sul punto, ed ha perciò applicato il principio di diritto secondo cui "la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute". (fonte: cassazione.net)

Allegati
pdf IL TESTO DELLA SENTENZA.pdf