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TAGLIO CODE, ACCANTONATI I RISVOLTI PENALI

TAGLIO CODE, ACCANTONATI I RISVOLTI PENALI
Il Senato della Repubblica ha approvato in seconda lettura il ddl sulla protezione degli animali da compagnia. Il testo è stato modificato rispetto alla versione approvata dalla Camera dei Deputati. Il reato di maltrattamento non viene integrato con gli interventi chirurgici a scopo estetico. Il relatore Mazzone: serve una prospettiva graduale. Riformulato l'articolo 3 sulle modifiche al Codice Penale.

Il Senato della Repubblica ha approvato in seconda lettura il ddl 1908 sulla protezione degli animali da compagnia "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

Il testo è arrivato ieri in Assemblea,  modificato rispetto alla versione approvata dalla Camera dei Deputati, dalle Commissioni riunite Giustizia e Esteri, con la vistosa soppressione di buona parte dell'articolo 3 (Modifiche al Codice Penale).

E' stato il relatore del provvedimento, On Sandro Mazzatorta (LNP), a spiegare all'Assemblea le modifiche, principalmente legate ai risvolti penali del divieto di interventi chirurgici a scopo non terapeutico. Il relatore ha spiegato che in Commissione " si è resa impossibile ogni forma di integrazione tra le norme contenute nel provvedimento, con riguardo agli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto degli animali o a scopi non terapeutici, e la fonte regolamentare del Ministero della salute".

Applaudito dal Gruppo PdL, il relatore ha concluso che "pur acquistando crescente rilievo nella coscienza sociale del Paese, la questione della protezione degli animali non può essere oggetto di contrapposizioni ideologiche troppo schematiche, ma deve essere affrontata in una prospettiva graduale ed essere frutto del bilanciamento tra interessi configgenti".

L'Assemblea ha quindi approvato un articolo 3 che, come proposto dalle Commissioni Giustizia ed Esteri, lascia fuori dal DDl 1908 il divieto di interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto dell'animale.

Ma non solo. La nuova versione del discusso articolo è frutto di un dibattito sulla soppressione del requisito "per crudeltà", attualmente presente nel Codice Penale per il reato di uccisione di animale, una soppressione che avrebbe lasciato solo la vigente fattispecie del reato di uccisione "per necessità".

L'Assemblea ha concluso per il mantenimento del requisito della crudeltà, sulla scorta di osservazioni di natura giuridica avanzate dal relatore Mazzatorta e giudicate meritevoli di ulteriore approfondimento. Il rischio, ha osservato Mazzatorta era di "escludere dall'area penalmente rilevante le uccisioni di animali seppure necessitate che avvengano con metodi efferati e crudeli".

Queste dunque le modifiche al Codice Penale approvate dall'Assemblea del Senato con un nuovo articolo 3 nel Ddl 1908.

Art. 3.
(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 544-bis, le parole: "da tre mesi a diciotto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "da quattro mesi a due anni";
b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: "da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro"».

Sull'approvazione del nuovo articolo 3 - per il quale l'opposizione ha rinunciato a numerosi emendamenti tesi a ristabilire il divieto degli interventi senza finalità terapeutica- hanno pesato, per contro, l'accoglimento di un ordine del giorno da parte del Governo sulla sperimentazione animale e la necessità di una rapida entrata in vigore delle norme contro il traffico e l'introduzione illecita di cuccioli, che costituiscono la parte più rilevante e preponderante del Ddl 1908.

In base alla vigente Ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, il taglio della coda è vietato in via generale, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard.

Ove consentito, l'intervento deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale. Nessuna eccezione al divieto di recisione delle corde vocali e taglio delle orecchie.

LEGGE 189/2004

 

Allegati
pdf RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA.pdf