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PARTECIPARE AL CONTRADDITORIO EVITA L’ACCERTAMENTO

PARTECIPARE AL CONTRADDITORIO EVITA L’ACCERTAMENTO
E' legittimo l'accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore se il contribuente non ha fornito spiegazioni in sede amministrativa. Se cioè è rimasto "inerte" rispetto all'invito del fisco a fornire spiegazioni. Sentenza della Corte di cassazione.

E' legittimo l'accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore se il contribuente non ha fornito spiegazioni in sede amministrativa. Se cioè è rimasto "inerte" rispetto all'invito del fisco a fornire spiegazioni.

Con la sentenza n. 15905 del 6 luglio la Corte di cassazione ha rafforzato la linea interpretativa inaugurata l'anno scorso dalle Sezioni unite civili (sentenza n. 26635). In particolare la sezione tributaria ha ricordato che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di pre­sunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario libe­ramente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.

In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito" (fonte: cassazione.net)

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.pdf