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MALTRATTAMENTO, CASSAZIONE CONDANNA PROPRIETARIO

MALTRATTAMENTO, CASSAZIONE CONDANNA PROPRIETARIO
Animali tutelati in quanto essere viventi, non solo come proprietà di qualcuno, e pene più severe. Chi procura lesioni gravi a un animale e lo sevizia senza motivo e con crudeltà risponde di maltrattamenti di animali, un preciso capo di imputazione introdotto nel codice penale da una legge del 2004. Sentenza della Cassazione. Animali tutelati in quanto essere viventi, non solo come proprietà di qualcuno, e pene più severe. Chi procura lesioni gravi a un animale e lo sevizia senza motivo e con crudeltà risponde di maltrattamenti di animali, un preciso capo di imputazione introdotto nel codice penale da una legge del 2004.

E' quanto ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 24734 di oggi, ha segnato una stretta contro le sevizie agli amici a quattro zampe, respingendo il ricorso di un uomo calabrese condannato a 200 euro di multa per aver seviziato il suo cane.

L'uomo era stato condannato per il reato previsto dall'art. 638 c.p. che punisce chi uccide o danneggia animali altrui senza necessità. La Suprema Corte ha riformato la sentenza, confermando comunque la condanna, ritenendo che la condotta dell'uomo non integrasse il reato previsto dall'art. 638, ma il nuovo e più grave delitto ai sensi dell'art. 544 ter del codice penale, che sanziona chi sevizia gli animali senza motivo o con crudeltà. I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che il reato di maltrattamenti di animali "si differenzia dal reato ex art. 638 c.p, rientrando tale disposizione tra i delitti contro il patrimonio, in cui il bene protetto è la proprietà privata dell'animale, sicché muta l'elemento soggettivo, costituito, nel reato di cui all'art. 638 c.p., dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, il deterioramento, il danneggiamento o l'uccisione di un animale altrui e nel quale, diversamente dal delitto di cui all'art. 544 ter c.p., che tutela il sentimento per gli animali". Se prima l'animale era tutelato in quanto "oggetto" di proprietà di qualcuno, oggi invece l'ordinamento lo tutela come essere vivente.


Il delitto di maltrattamenti di animali si configura dunque come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta senza necessità.

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.pdf