Il provvedimento, nel testo unificato arrivato in Translatlantico conterrebbe disposizioni "lesive della potestà legislativa regionale", in particolare quelle relative alla disciplina della nomina degli organi apicali di enti operanti in campo sanitario e quella dell'attività libero-professionale intramuraria.
La libera professione dei dirigenti del SSN, "altra fonte di diatribe" come ha dichiarato il relatore On Domenico Di Virgilio - è regolata dall'articolo 9.
Sono previste norme dettagliate per l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, che viene disciplinata sempre dalle regioni nel rispetto di alcuni principi fondamentali: a) unicità del rapporto di lavoro con incompatibilità di dipendenza da ogni altro ente pubblico o privato; b) l'attività libero-professionale deve essere espletata fuori dell'orario di lavoro, all'interno delle strutture sanitarie, o anche all'esterno, con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; c) l'attività libero-professionale può essere espletata con rapporto non esclusivo, con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria e con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria in studi professionali (cosiddetta intramuraria allargata).
La suddetta attività è regolata con le seguenti modalità disciplinate dalle regioni nel rispetto dei seguenti principi:
a) per ciascun dipendente, la quantità di prestazioni dell'attività libero-professionale non deve superare quella assicurata per l'impegno istituzionale e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello previsto nel servizio con l'ASL e deve concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa;
b) le tariffe per le prestazioni di attività libero-professionale sono stabilite previo accordo con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria d'intesa con le ASL, in grado di coprire tutti i costi diretti ed indiretti dell'attività medesima;
c) è facoltà delle ASL di non attivare o attivare parzialmente la libera professione intramuraria e, quando è attivata, deve essere gestita dalla ASL mediante un centro unico di prenotazione con spazi e liste separati tra attività istituzionale e attività libero-professionale, secondo linee guida regionali;
d) nessun onere deve essere previsto per l'ASL nell'esercizio dell'attività libero-professionale svolta all'esterno delle aziende;
e) l'attività di monitoraggio e controllo sul corretto esercizio dell'attività libero-professionale è svolta dalle regioni anche attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
f) ai dirigenti in regime di rapporto di lavoro esclusivo spetta un'indennità di esclusività nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva;
g) il direttore generale stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale durante la quale, comunque, non si può utilizzare il ricettario del Servizio sanitario nazionale.