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IN AULA LA LIBERA PROFESSIONE DEI DIRIGENTI SSN

IN AULA LA LIBERA PROFESSIONE DEI DIRIGENTI SSN
E' iniziato con una "questione pregiudiziale" il dibattito in Aula sul governo clinico: invasione della competenza legislativa delle regioni. La disciplina della nomina degli organi apicali di enti operanti in campo sanitario e quella dell'attività libero-professionale intramuraria è ascrivibile alla materia «tutela della salute». Il dibattito in Aula sui "principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale" è iniziato con toni accesi e con la presentazione di una "questione pregiudiziale".

Il provvedimento, nel testo unificato arrivato in Translatlantico conterrebbe disposizioni "lesive della potestà legislativa regionale", in particolare quelle relative alla disciplina della nomina degli organi apicali di enti operanti in campo sanitario e quella dell'attività libero-professionale intramuraria.

La libera professione dei dirigenti del SSN, "altra fonte di diatribe" come ha dichiarato il relatore On Domenico Di Virgilio - è regolata dall'articolo 9.

Sono previste norme dettagliate per l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, che viene disciplinata sempre dalle regioni nel rispetto di alcuni principi fondamentali: a) unicità del rapporto di lavoro con incompatibilità di dipendenza da ogni altro ente pubblico o privato; b) l'attività libero-professionale deve essere espletata fuori dell'orario di lavoro, all'interno delle strutture sanitarie, o anche all'esterno, con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; c) l'attività libero-professionale può essere espletata con rapporto non esclusivo, con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria e con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria in studi professionali (cosiddetta intramuraria allargata).

La suddetta attività è regolata con le seguenti modalità disciplinate dalle regioni nel rispetto dei seguenti principi:

a) per ciascun dipendente, la quantità di prestazioni dell'attività libero-professionale non deve superare quella assicurata per l'impegno istituzionale e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello previsto nel servizio con l'ASL e deve concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa;

b) le tariffe per le prestazioni di attività libero-professionale sono stabilite previo accordo con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria d'intesa con le ASL, in grado di coprire tutti i costi diretti ed indiretti dell'attività medesima;

c) è facoltà delle ASL di non attivare o attivare parzialmente la libera professione intramuraria e, quando è attivata, deve essere gestita dalla ASL mediante un centro unico di prenotazione con spazi e liste separati tra attività istituzionale e attività libero-professionale, secondo linee guida regionali;

d) nessun onere deve essere previsto per l'ASL nell'esercizio dell'attività libero-professionale svolta all'esterno delle aziende;

e) l'attività di monitoraggio e controllo sul corretto esercizio dell'attività libero-professionale è svolta dalle regioni anche attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

f) ai dirigenti in regime di rapporto di lavoro esclusivo spetta un'indennità di esclusività nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva;

g) il direttore generale stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale durante la quale, comunque, non si può utilizzare il ricettario del Servizio sanitario nazionale.