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APPROVATO EMENDAMENTO SU TAGLIO DI CODA E ORECCHIE

APPROVATO EMENDAMENTO SU TAGLIO DI CODA E ORECCHIE
Le Commissioni Giustizia e Affari esteri hanno concluso l'esame del Ddl del Governo per la ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Approvato un emendamento che modifica le disposizioni sul reato penale di maltrattamento. Sugli interventi non terapeutici decide il veterinario. Giulia Bongiorno favorevole, Martini contraria. Le Commissioni Giustizia e Affari esteri hanno concluso l'esame del Ddl del Governo per la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. E' stato conferito il mandato ai relatori di riferire favorevolmente in Assemblea.

Nelle Commissioni sono passati alcuni emendamenti al testo presentato dal Governo fra cui l' emendamento 3.4 dell'On Contento (PDL) che recita:

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 544-ter», sostituire il quarto comma con il seguente:
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando l'intervento chirurgico non terapeutico è eseguito da un medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale, per ragione di medicina veterinaria ovvero nell'interesse del medesimo.

Il testo originario del Ddl del Governo recitava invece: "La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale".

Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia ha rilevato come l'emendamento 3.4 "rimetta alla valutazione del veterinario l'opportunità di eseguire un intervento chirurgico non terapeutico nell'interesse dell'animale. Ciò significa che tale interesse potrebbe essere anche ravvisato proprio nell'ipotesi di cani allevati con finalità venatorie".

Le Commissioni riunite hanno approvato con il parere contrario del Sottosegretario Francesca Martini.

L'On Manlio Contento, intervenendo sul suo emendamento 3.4, ha precisato che questo si limita unicamente a correggere un errore nella formulazione del quarto comma dell'articolo 544-ter del codice penale, così come modificato dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, laddove si specifica in maniera superflua che non è punibile l'intervento chirurgico per scopi terapeutici eseguito da un medico veterinario, essendo chiaro che tale condotta non rientra nella fattispecie penale di maltrattamenti. Inoltre l'emendamento, ha concluso l'On Contento,dando piena attuazione alla Convenzione, prevede la possibilità che l'intervento non terapeutico possa essere eseguito da un medico veterinario senza incorrere in sanzioni penali qualora questo sia eseguito nell'interesse dell'animale stesso ovvero per ragioni di medicina veterinaria.