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IGIENE DEI MANGIMI, IN VIGORE LE SANZIONI

IGIENE DEI MANGIMI, IN VIGORE LE SANZIONI
Entra in vigore oggi la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. Sanzionate le violazioni in materia di registrazione e riconoscimento delle attività, importazione e rispetto dei requisiti generali previsti dalla norma comunitaria. E' in vigore da oggi il Decreto legislativo che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi.

Sono sanzionate, con pene amministrative pecuniarie, le violazioni relative all'obbligo di registrazione presso la Regione o provincia Autonoma (mancata notifica, mancato invio di informazioni e prosecuzione delle attività a seguito di sospensione o revoca della registrazione. Alla registrazione sono tenuti gli operatori del settore dei mangimi che siano attivi in una qualsiasi delle fasi di produzione (per vendita o per autoconsumo), trasformazione, stoccaggio, trasporto e commercializzazione (con o senza detenzione di mangimi) e per i quali non è previsto il riconoscimento.

Il riconoscimento, a cura del Ministero o delle Regioni a seconda dei casi, è previsto per coloro che fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi, premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi, e che fabbricano ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi. Le sanzioni pecuniarie colpiscono l'esercizio dell'attività senza il prescritto riconoscimento, nel caso di mancata segnalazione di sopraggiunti cambiamenti nell'espletamento dell'attività riconosciuta e nel caso di prosecuzione dell'attività a seguito di sospensione o revoca del riconoscimento.


Sanzioni sono previste a carico dell'operatore del settore dei mangimi che non rispetta i requisiti generali dettagliati dal Regolamento 183/2005, in caso di omessa predisposizione di procedure di autocontrollo o per non aver fornito prova all'autorita'competente della loro predisposizione.
Colpito anche l' allevatore che non si conforma alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento, per l'alimentazione di animali produttori di alimenti.
Multe elevate, fino a 30.000 euro, per l'operatore del settore dei mangimi che importa mangimi da Paesi terzi in violazione delle disposizioni previste agli articoli 23 e 24 del regolamento.

Le Autorita' competenti sono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome e le Aziende unita' sanitarie locali, che provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.