1. Oltre a quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici e zootecnici di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, i medicinali di cui all'art. 1 comprendono:
a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalita' abortive;
b) anestetici locali iniettabili;
c) anestetici generali iniettabili e inalatori;
d) anticoncezionali iniettabili;
e) antineoplastici iniettabili, citochine e immuni modulatori iniettabili;
f) specialita' medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare;
g) emoderivati;
h) eutanasici;
i) beta-agonisti.
La detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti c) e h) del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico veterinario.
Foglietto illustrativo. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui al comma 1 dell'art. 2, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e h), alla voce «Avvertenze» e' inserita la seguente dicitura: «La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario». Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui alle suddette lettere c) e h), alla voce «Avvertenze» e' inserita la seguente dicitura: «La somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».
La vendita dei farmaci di cui alle sopracitate lettere c) e h) e' effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia o della prescrizione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1990, n. 309, a secondo del medicinale prescritto.
Per l'adeguamento degli stampati e del riassunto delle caratteristiche del prodotto ci sarà un anno di tempo dall'entrata in vigore del decreto.
Allegati |
IL TESTO DEL DECRETO PER IL FARMACO ESCLUSIVO.pdf |