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FARMACO ESCLUSIVO, PUBBLICATO IL DECRETO

FARMACO ESCLUSIVO, PUBBLICATO IL DECRETO
E' in vigore il decreto sull'utilizzo di medicinali ad uso esclusivo del veterinario. Il provvedimento rafforza il ruolo del professionista nella gestione e nel controllo del medicinale "per tutelare maggiormente la salute degli animali e dell'uomo". Per anestetici generali iniettabili e inalatori e per gli eutanasici costituiscono "esclusiva" anche la detenzione e l'approvvigionamento. E' in vigore dal 4 di ottobre il decreto che estende le tipologie di medicinali che possono essere impiegati esclusivamente dal medico veterinario. Ciò in ragione delle " specifiche competenze richieste per la loro somministrazione e per il successivo monitoraggio". In alcuni casi l'esclusiva riguarda anche la detenzione, per "tutelare maggiormente la salute degli animali stessi e dell'uomo". Il Decreto, Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n. 230 del 3-10-2009 )

1. Oltre a quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici e zootecnici di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, i medicinali di cui all'art. 1 comprendono:
a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalita' abortive;
b) anestetici locali iniettabili;
c) anestetici generali iniettabili e inalatori;
d) anticoncezionali iniettabili;
e) antineoplastici iniettabili, citochine e immuni modulatori iniettabili;
f) specialita' medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare;
g) emoderivati;
h) eutanasici;
i) beta-agonisti.

La detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti c) e h) del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico veterinario.

Foglietto illustrativo. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui al comma 1 dell'art. 2, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e h), alla voce «Avvertenze» e' inserita la seguente dicitura: «La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario». Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui alle suddette lettere c) e h), alla voce «Avvertenze» e' inserita la seguente dicitura: «La somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».

La vendita dei farmaci di cui alle sopracitate lettere c) e h) e' effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia o della prescrizione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1990, n. 309, a secondo del medicinale prescritto.

Per l'adeguamento degli stampati e del riassunto delle caratteristiche del prodotto ci sarà un anno di tempo dall'entrata in vigore del decreto.

Allegati
pdf IL TESTO DEL DECRETO PER IL FARMACO ESCLUSIVO.pdf