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PIU’ GARANZIE PER I CANI AFFIDATI AI COMUNI

PIU’ GARANZIE PER I CANI AFFIDATI AI COMUNI
L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione dei cani randagi impone ai Comuni il rispetto di specifiche garanzie a favore degli animali. L'Ordinanza ministeriale in vigore da ieri coinvolge i liberi professionisti nelle azioni di affidamento e tutela dei cani. E' in vigore l' "Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

L'Ordinanza, della durata di 24 mesi, individua specifiche misure sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli animali affidati secondo le procedure previste per gli appalti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). L'obiettivo è di evitare che animali di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche per lunghe distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress.

Il provvedimento stabilisce che l'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilità tenga conto della natura di esseri senzienti degli animali. I cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore dell'ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani.

I Comuni sono tenuti, fra l'altro, ad assicurare:

- la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151;
- il possesso da parte della struttura individuata di requisiti strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani;
- il possesso da parte della struttura individuata dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;
- la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una capacita' superiore o superare le duecento unita' di animali;
- la capacita' di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalita' per assicurare tale restituzione;
- la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalita' la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani;
- garantire attivita' che aumentino l'adottabilita' dei cani e l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.
- implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.