• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31300

LA UE VARA IL REGOLAMENTO UNICO SUI MANGIMI

[IMMAGINE2] Entrerà in vigore il 21 settembre il nuovo Regolamento 767/2009 sui mangimi. Alimenti per animali da compagnia inclusi. Il provvedimento aggiorna e accorpa in un testo unico la legislazione previgente. Istituito un catalogo comunitario delle materie prime. Informazioni obbligatorie in etichetta.

Entrerà in vigore il 21 di questo mese il Regolamento (CE) n.767/2009 del 13 Luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 229 Del 01 Settembre 2009). Il nuovo Regolamento stabilisce le norme in materia di immissione sul mercato e di uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti nella Comunità, comprese le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione.


Il provvedimento aggiorna la legislazione sui mangimi, alimenti per animali da compagnia e selvatici inclusi, e la sostituisce con un regolamento unico. Le sanzioni, dissuasive, saranno stabilite dagli Stati membri.


Per la Commissione Europea la salute degli animali costituisce uno degli obiettivi fondamentali della legislazione in materia alimentare. Ma vi sono anche risvolti economici e di mercato: "i mangimi sono d'importanza fondamentale per i cinque milioni di allevatori della Comunità in quanto sono il fattore di costo più importante". È inoltre opportuno proteggere i diritti di proprietà intellettuale, nonché favorire un'informazione adeguata per gli utilizzatori, rafforzando il buon funzionamento del mercato interno.


L'etichettatura serve per l'applicazione della legislazione, la tracciabilità e i controlli. Le indicazioni figuranti sull'etichettatura sono fornite con carattere obbligatorio e facoltativo. Le informazioni obbligatorie differiscono nel caso di destinazione ad animale produttore di alimenti o da compagnia. L'etichettatura dei mangimi destinati a "particolari fini nutrizionali" include anche: "l'avviso di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell'uso del mangime o prima di prolungare il periodo di impiego".


Il Regolamento 767//2009 istituisce un catalogo comunitario delle materie prime e incoraggia la messa a punto di due codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura, uno per gli alimenti per animali da compagnia e l'altro per i mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti.


La distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e altri prodotti quali farmaci per uso veterinario determina le condizioni di commercializzazione di tali sostanze. Le materie prime servono innanzitutto a soddisfare il fabbisogno degli animali, ad esempio in termini di energia, sostanze nutrienti, minerali o fibre alimentari. Fatta eccezione per i componenti nutritivi di base, tali materie prime non sono in genere chimicamente ben definite.


Gli effetti che possono essere comprovati in base ad una valutazione scientifica e che riguardano esclusivamente gli additivi per mangimi o i farmaci per uso veterinario non si applicano agli utilizzi oggettivi delle materie prime per mangimi. È, quindi, opportuno elaborare orientamenti non vincolanti al fine di distinguere tra questi diversi tipi di sostanze. In casi debitamente giustificati, la Commissione ha il potere di chiarire se un prodotto possa essere considerato mangime.


Il Regolamento abolisce la procedura generale di autorizzazione all'immissione sul mercato per le bioproteine. L'obbligo di disporre di un'autorizzazione prima di commercializzare il prodotto ha avuto un effetto restrittivo e si avverte tuttora la penuria di mangimi ricchi di proteine.


Eliminato anche l'obbligo di indicare sull'etichettatura la percentuale in peso di tutte le materie prime incorporate nei mangimi composti. Le percentuali esatte possono, tuttavia, essere indicate su base volontaria, al fine di fornire all'acquirente le informazioni adeguate. L'obbligo era stato introdotto dopo le crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della diossina.