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INTRAMOENIA, TAR LOMBARDIA: NO AL RICORSO

INTRAMOENIA, TAR LOMBARDIA: NO AL RICORSO
Il Tar della Lombardia con sentenza n.3840/2009 ha respinto il ricorso presentato da alcuni veterinari liberi professionisti lombardi e dall'ANMVI contro il regolamento approvato dalla Regione Lombardia il 13 gennaio 2008 e riferito alla libera professione intramuraria dei veterinari pubblici.

La delibera VIII/ 007441 del 13 gennaio 2008 della Regione Lombardia "Linee di indirizzo in ordine all'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei medici veterinari" era parsa subito inaccettabile all'ANMVI ed al mondo veterinario della Lombardia.

La circolare che avrebbe dovuto regolamentare l'attività in intramoenia dei veterinari pubblici sembrava in realtà una semplice accettazione delle richieste di un sindacato dei dipendenti pubblici veterinari, del resto scritta da esponenti di questo sindacato, senza tenere minimamente in conto alcuni aspetti di logica della libera professione intramuraria fra cui, in particolare, quelli riferiti a garantire la mancanza di conflitti di interesse e la trasparenza della gestione economica. Per questo l'Anmvi ed alcuni veterinari liberi professionisti avevano deciso di impugnare la delibera chiedendo ai loro legali di presentare ricorso (28 ottobre 2008) al Tar della Lombardia. La maggior parte degli Ordini Provinciali della Lombardia aveva condiviso la posizione espressa dall'ANMVI.

Con sentenza n. 3840/2009 il Tar ha respinto il ricorso. "Questa sentenza- ha commentato Carlo Scotti-  che avremo modo di valutare con i nostri legali considerando anche l'opportunità di un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato, è una sentenza contro la stragrande maggioranza della veterinaria pubblica e privata che crede nella sua professione e la svolge con grande serietà ed impegno respingendo logiche puramente sindacali ed interessi conservatori che si oppongono ad un urgente e necessaria evoluzione del mondo veterinario anche, se non soprattutto, nel settore pubblico. Purtroppo nel nostro paese il settore pubblico riesce ancora a farsi condizionare da ristretti interessi sindacali anche quando questi si scontrano con le esigenze della sanità pubblica e quelle di un'intera categoria professionale".

Allegati
pdf IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR MILANO.PDF