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ANAGRAFE,SENTENZA DEL TAR SU ALLINEAMENTO ENCI

ANAGRAFE,SENTENZA DEL TAR SU ALLINEAMENTO ENCI
Non è illegittimo il decreto ministeriale che ha stabilito l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina dei cani iscritti all'albero genealogico dell'Enci, a partire dal 1° ottobre 2007. Sentenza del Tar del Lazio: il ritardo è colpa delle Regioni.

Il decreto ministeriale che ha stabilito, a partire dal 1° ottobre 2007, l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina per i cani iscritti all'albero genealogico tenuto dall'ENCI non è illegittimo. Lo ha stabilito il Tar del Lazio con sentenza del 27 febbraio scorso respingendo la tesi dei ricorrenti che contestavano lo slittamento dal 2005 al 2007 dell'allineamento della tenuta del libro da parte dell'ENCI al sistema di identificazione fissato a livello nazionale per il tramite delle anagrafi regionali".


Per i giudici "risulta di tutta evidenza che l'eventuale annullamento del D.M. non comporterebbe alcun risultato utile poiché non produrrebbe l'effetto di accelerare la messa a regime dell'anagrafe e il suo allineamento con i libri dell'ENCI". I ritardi che si sono verificati, infatti, sono dovuti in parte al mancato adeguamento da parte delle Regioni che dovevano materialmente istituire l'anagrafe canina, e che quindi hanno ritardato il raccordo con l'attività dell'ENCI, ed in parte al mancato adeguamento da parte dell'Ente medesimo che infatti è stato più volte sollecitato anche dal Ministero vigilante.


L'annullamento oltre che ulteriormente procrastinare la integrazione tra anagrafi canine istituite e libro genealogico ENCI produrrebbe un vuoto di disciplina che verrebbe a danneggiare l'intero sistema di identificazione e aggraverebbe le conseguenze paventate dagli istanti in ordine all'illiceità del commercio dei cuccioli.

Commenta Domenico Attimonelli, Presidente dell'Enci: "il primo dato importante è che il TAR ha dichiarato i ricorrenti carenti di interesse a promuovere il giudizio", il secondo è il riconoscimento che l'esercizio di funzioni che hanno riflessi pubblicistici, come la gestione del libro genealogico del cane di razza, non comporta mutamenti nella natura giuridica dell'ente, né consente di configurare una delega di poteri pubblici da parte dello Stato. Sono stati, infatti, i soci cinofili ad istituire il libro in questione, sopportandone i costi individuali per la selezione e collettivi per la gestione ed i servizi forniti dallo stesso ente. Le richieste approvazioni ministeriali della istituzione del libro e dei disciplinari che ne regolano la tenuta sono riferibili alla possibile rilevanza pubblica di tale attività che può incidere sull'affidamento dei terzi sui documenti e le certificazioni che tale libro rilascia".

Allegati
pdf LA SENTENZA DEL TAR LAZIO.pdf