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IRAP, NON SI RIMBORSA LO STUDIO ASSOCIATO

IRAP, NON SI RIMBORSA LO STUDIO ASSOCIATO
Uno studio associato non ha diritto al rimborso dell'imposta in virtù della fondamentale importanza della prestazione del professionista titolare dello studio. Ai fini del presupposto impositivo non assume alcun rilievo la circostanza che l'apporto del titolare sia insostituibile. In tema di IRAP la Corte di Cassazione ribadisce il principio di diritto già enunciato con la sentenza della Cassazione civile n. 2007/5011, ovvero, "l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento all'imposta in oggetto, postula che l'attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, né assume alcun rilievo, ai fini dell'esclusione di tale presupposto, la circostanza che l'apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità".

E' così accolto il ricorso del Fisco avverso uno studio associato che richiedeva il rimborso dell'imposta in ragione della fondamentale importanza della prestazione del professionista titolare dello studio.

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SU IRAP IN STUDIO ASSOCIATO.pdf