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LO STATO DI NECESSITA’ NON VALE PER GLI ANIMALI

LO STATO DI NECESSITA’ NON VALE PER GLI ANIMALI
La Cassazione esclude che lo stato di necessità possa essere riconosciuto agli animali come alle persone. Danneggiare una proprietà del vicino per liberare dei gatti non trova giustificazione nel Codice Penale.

Secondo il Codice Penale "non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo". Ma se lo "stato di necessità" riguarda gli animali il Codice penale non trova applicazione.

La Cassazione ha infatti sentenziato che "per liberare un animale non si può danneggiare un bene altrui". Con la sentenza 34589, la Suprema Corte ha escluso che potesse essere riconosciuta la scriminante dello stato di necessità a un uomo che aveva dichiarato di aver rotto la legnaia del vicino per salvare i suoi gattini "prigionieri". L'animale domestico che si trova in stato di necessità non ha gli stessi diritti delle persone e dunque non si possono danneggiare i beni del vicino nel tentativo di salvare il proprio gatto o cane, rimasto intrappolato. Se il salvataggio avesse come destinatario una persona, invece, il comportamento sarebbe lecito.

Sul punto la suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del padrone scrivendo che "il motivo concernente l'applicazione dell'articolo 54 del codice penale, in relazione al danneggiamento della legnaia al fine di salvare i gatti prigionieri, in quanto la suddetta norma, nel prevedere la non punibilità di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo di un danno grave alla persona, non fa alcun riferimento al pericolo di un danno grave agli animali, non potendosi pacificamente questi ultimi farsi rientrare nel concetto di persona".

Insomma la quinta sezione penale ha confermato la condanna pronunciata in aprile 2007, dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, per il reato continuato di ingiuria, minaccia e danneggiamento, condannandolo a 345 euro di multa. Lui aveva impugnato questa decisione soprattutto con riferimento al danneggiamento della legnaia sostenendo "di aver agito in stato di necessità per salvare tre gattini". La Cassazione ha bocciato questo e gli altri motivi condannando l'uomo a versare anche 1000 euro alla cassa delle ammende. (Apcom)