SUINI, NORME MINIME DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE
Dal 28 agosto sono in vigore le prescrizioni minime stabilite dalla UE per l'identificazione e la registrazione dei suini. Elenco delle aziende, marchio auricolare o tatuaggio e registro degli animali in azienda. L'obiettivo è di ricostruire rapidamente e in modo accurato i movimenti degli animali. E' pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea (L 213 - 8 agosto 2008) la versione codificata della Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
La direttiva, in vigore dal 28 agosto, stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini, fatte salve le norme comunitarie più dettagliate che potranno essere stabilite al fine di estirpare le malattie o di controllarle.
L'autorità competente dovrà disporre di un elenco aggiornato di tutte le aziende situate sul suo territorio che detengono suini (con poche eccezioni tra cui i suini selvatici), con l'indicazione
dei detentori degli animali e il marchio, o i marchi, utilizzati per identificare l'azienda.
I detentori devono a loro volta tenere un registro che indichi il numero di animali presenti nell'azienda, la registrazione aggiornata degli spostamenti (numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita sulla base minima dei flussi, con menzione della loro origine o della loro destinazione, nonché della data di tali flussi).
Il marchio di identificazione dell'animale deve essere apposto prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato e non può essere rimosso o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente, ovvero l'autorità centrale di uno Stato membro competente per i controlli veterinari. Gli animali devono essere marchiati quanto prima possibile e in ogni caso prima di lasciare l'azienda con un marchio auricolare o con un tatuaggio atto a consentire l'individuazione dell'azienda di provenienza nonché un riferimento all'elenco delle aziende. Ogni documento di accompagnamento deve fare menzione di detto marchio.
Gli Stati membri dovranno prendere le misure amministrative e/o penali necessarie per punire qualsiasi infrazione della legislazione veterinaria comunitaria, laddove si accerti che la marchiatura o l'identificazione degli animali o la tenuta dei registri non è stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.