Le aziende titolari di AIC di medicinali per uso veterinario da somministrare alla famiglia degli equidi destinati al consumo umano (DPA) devono inserire in modo chiaro ed inequivocabile negli stampati (foglietto illustrativo, sommario delle caratteristiche del prodotto ed etichette esterna ed interna) dei medicinali prodotti a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato di pari oggetto, il divieto di destinare il latte degli equidi stessi al consumo umano, poiché il regolamento 2377/90/CE non prevede la determinazione dei limiti massimi di residui in questo alimento di medicinali somministrati alla suddetta famiglia.
I lotti di medicinali già prodotti possono rimanere in commercio. E' necessario, tuttavia che dalla sopraccitata data di pubblicazione il medico veterinario in fase di prescrizione indichi chiaramente nella ricetta che il latte proveniente da equidi trattati con tali medicinali non deve essere destinato al consumo umano. Tali modifiche devono essere apportate immediatamente nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.
Allegati |
DIVIETO CONSUMO UMANO LATTE EQUIDI.pdf |