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GLI ASSOCIATI RECUPERANO L’IVA SULL’IMMOBILE

GLI ASSOCIATI RECUPERANO L’IVA SULL’IMMOBILE
Lo studio associato può recuperare l'Iva pagata per l'acquisto di un immobile strumentale e può ammortizzarne il costo. Ma deve essere iscritto nei pubblici registri a nome dell'associazione professionale e per l'utilizzo di quest'ultima.

Con la risoluzione n. 48/E del 15 febbraio 2008, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la tesi del Governo: le regole di deducibilità dei costi d'acquisto o di locazione finanziaria relativi agli immobili si possono estendere ai professionisti che esercitano in forma associata.

L'ammortamento può essere tuttavia riconosciuto solo quando l'immobile risulti iscritto nei pubblici registri immobiliari a nome dell'associazione professionale e utilizzato come bene strumentale per l'esercizio della professione. L'iscrizione deve dovrà risultare annotato nel registro dei cespiti entro il termine stabilito per la dichiarazione dei redditi. La destinazione d'uso professionale dovrà risultare dall'atto di acquisto o altra idonea documentazione.
Se l'immobile viene ceduto, dovrà essere calcolata la plusvalenza. In caso di scioglimento, l'associazione dovrà emettere una fattura imponibile IVA nei confronti degli associati.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate è stata sollecitata proprio da una associazione di professionisti che intendeva acquistare un immobile ad uso strumentale. L'associazione professionale, titolare di una propria partita IVA è considerata un autonomo soggetto passivo d'imposta e quindi, anche se priva di personalità giuridica, può esercitare il diritto alla detrazione.