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IL NEGOZIO PUO’ AVERE IL”SUO” VETERINARIO?

IL NEGOZIO PUO’ AVERE  IL”SUO”  VETERINARIO?
Può il negozio di animali indicare un medico veterinario di riferimento al cliente? Ecco come e quando può esserci "cointeressenza". I legali dell'ANMVI chiariscono uno dei quesiti più frequentemente posti al servizio di consulenza.

Quale validità ed efficacia hanno i contratti di compravendita predisposti da alcuni negozi di animali? Può il negozio di animali indicare un medico veterinario di riferimento al cliente?

A queste domande, frequentemente poste dai medici veterinari che si rivolgono al servizio di consulenza dell'Associazione, hanno risposto i legali dell'ANMVI. "Negli ultimi tempi - scrive l'Avvocato Maria Teresa Semeraro- assistiamo sempre più frequentemente alla predisposizione - da parte di esercizi commerciali di vendita di animali domestici - di "condizioni generali di garanzia", che il cliente è chiamato a sottoscrivere per accettazione prima di effettuare l'acquisto, senza poter intervenire sul contenuto".

In molti casi i moduli riportano, oltre alle indicazioni di tipo giuridico o commerciale, dati sanitari (quali, ad esempio, le vaccinazioni già praticate ai cuccioli in vendita), nonché il nominativo di uno o più medici veterinari ai quali il cliente è invitato a rivolgersi in caso di sopravvenuti problemi di salute del cucciolo acquistato. Alcuni di questi moduli indicano, infatti, uno o più medici veterinari "del negozio" presso il quale viene effettuato l'acquisto; ad esempio può ravvisarsi una formula del seguente tenore: "per eventuali problemi sanitari invitiamo il cliente a rivolgersi al nostro veterinario, dott......", con indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo del professionista.

"Ritengo che formule come quella riferita - continua l'Avvocato dell'ANMVI- non presentino di per sé profili di illegittimità per il professionista né dal punto di vista deontologico né sotto ulteriori profili. Il veterinario infatti viene indicato come professionista "esterno", con indirizzo e numero di telefono propri e diversi rispetto a quelli del negozio, e viene pertanto semplicemente "consigliato" agli acquirenti. In sintesi, con l'esercizio commerciale non vi è alcun rapporto che possa compromettere la "libertà intellettuale" del medico veterinario, quale indicata dall'art.42 comma 2° del Nuovo Codice Deontologico in vigore dal 1° gennaio 2007, rubricato "Cointeressenza", in base al quale "Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico".

Va però precisato che con l'espressione "cointeressenza" ci si riferisce ad una situazione di contiguità / afferenza (anche indiretta) del medico veterinario tale da indurlo a scelte professionali non libere perché condizionate dal raggiungimento di un interesse estraneo agli obiettivi che, in scienza e coscienza, il medico veterinario deve perseguire.

"Mi sento tuttavia di sconsigliare - riferisce in proposito il legale- l'utilizzo di espressioni come "nostro", riferite al veterinario consigliato dal negozio ("per eventuali problemi sanitari invitiamo il cliente a rivolgersi al nostro veterinario, dott......"), in quanto idonee a suscitare nei clienti l'idea di una comunanza di interessi tra esercizio commerciale e veterinario la quale, benché non rispondente nei fatti a verità, potrebbe in astratto integrare la "cointeressenza" disciplinata dal Codice Deontologico.

Va poi aggiunto - conclude l'avv. Semeraro- che non si ravvisano, in formule come quella riportata, elementi di contrasto con altre norme, diverse da quelle deontologiche: anche qualora si volesse ravvisare - nell'indicazione dei nominativi forniti dal negozio - una forma di pubblicità per il veterinario, non sussisterebbero profili di illegittimità, tanto più che i limiti sulla pubblicità in materia sanitaria (di cui alla L.175/1992) sono stati aboliti dal cd. decreto Bersani (D.L. 04.07.2006 N°223, convertito con modifiche nella L. 04.08.2006 N°248)".

Il parere dei legali dell'ANMVI sarà pubblicato integralmente su Professione Veterinaria n.7/2008.