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CODICE A BARRE PER IL FARMACO VETERINARIO

CODICE A BARRE PER IL FARMACO VETERINARIO
Scadute le proroghe, il Ministero della Salute ha varato il decreto che introduce il codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari. Tracciabilità a tutela della salute pubblica e del benessere animale.

Con il decreto 17 dicembre 2007 il Ministero della Salute ha dato attuazione all'articolo 89 del Codice del Farmaco Veterinario (Decreto legislativo Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari"). Dal primo gennaio del 2008, le confezioni di medicinali veterinari dovranno riportare un codice a barre a lettura ottica per consentire il monitoraggio delle confezioni immesse in commercio contro le possibili frodi in danno della salute pubblica e del benessere animale. Con una graduale gestione dei flussi informativi e con il coinvolgimento dei soggetti interessati, sarà garantita la tracciabilita' del farmaco ad uso veterinario fino all'utilizzatore finale.

Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008. Tuttavia, le confezioni di medicinali veterinari prive di codici a barre a lettura ottica o dotate di codici a barre a lettura ottica non conformi alle prescrizioni del presente decreto, prodotte prima di questa data possono essere commercializzate dalle industrie farmaceutiche, dai grossisti e dalle farmacie, per tutto il periodo di validità di ciascuna confezione. Inoltre, fino al 31 dicembre 2008 e' possibile utilizzare anche il codice a barre lineare riportante il numero di autorizzazione all'immissione in commercio attribuito dal Ministero della salute.

Il codice a barre a lettura ottica viene applicato dal fabbricante sulle singole confezioni deve riportare almeno le seguenti informazioni: identificazione precisa del medicinale veterinario, data di scadenza e numero del lotto di fabbricazione. Il codice a barre a lettura ottica e' stampato direttamente sulla confezione del medicinale o applicato con adesivo non rimovibile, mentre per i medicinali immunologici che richiedono la conservazione a temperatura di congelamento, se ne prevede l'applicazione soltanto sul confezionamento esterno. Resta fermo l'obbligo di indicare su ogni singola confezione di medicinale ad uso veterinario il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C).