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PUBBLICITA’ INGANNEVOLE, REGOLAMENTO ANTITRUST

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Il Consiglio dei Ministri ha emanato ad agosto il decreto che attua le disposizioni comunitarie per tutelare i destinatari dai messaggi pubblicitari che inducono in errore. E’ il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 sulla base del quale adesso l’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza ha stabilito le procedure istruttorie in caso di segnalazione. Se a realizzare forme di pubblicità sleale è il professionista, l’Autorità provvede alla notifica e può disporre che egli fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. Potrà essere disposta la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell’impegno in questione, a cura e spese del professionista. Valutata l’idoneità di tali impegni, l’Autorità può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione. Entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il professionista puo' presentare, in forma scritta, impegni tali da far venire meno i profili di illegittimita' della pubblicita'. 2. L'Autorita' valuta gli impegni e: a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione; b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi; c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza o illiceita', delibera il rigetto degli stessi. 3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il procedimento potra' essere riaperto d'ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o piu' elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.