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CONSULENZE, L'ANTITRUST DA' RAGIONE ALLA FNOVI

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Chi finanzia non fa consulenza al finanziato. L’Antitrust è chiara nell’affermare che gli organismi che gestiscono e controllano l’erogazione di finanziamenti pubblici all’agricoltura non possono svolgere anche attività di consulenza nei confronti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti medesimi. Si verificherebbe una situazione di incompatibilità, distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. Il Garante Catricalà stavolta è dalla parte della FNOVI e, in data 15 novembre, ha inviato una segnalazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali invitandolo ad una “tempestiva approvazione” dello schema di decreto sui servizi di consulenza aziendale che andrà a risolvere questo conflitto di interessi. Il Garante della Concorrenza, su richiesta di intervento della FNOVI e dell’Ordine degli Agronomi e Forestali, boccia dunque il decreto istitutivo dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola -CAA- ai quali venivano affidati, già nel 2000, compiti di consulenza alle imprese agricole. “ Il cumulo in capo ai CAA delle funzioni pubbliche di gestore dei pagamenti dei contributi comunitari e di prestatore dei servizi di consulenza ai soggetti beneficiari degli stessi contributi- scrive l’Antitrust- determina una situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi”. Infatti, “nel richiedere i servizi di consulenza, gli utilizzatori saranno incentivati ad avvalersi del soggetto istituzionalmente preposto all’esercizio delle funzioni amministrative e con accesso diretto al portale del Servizio Informativo Agricolo Nazionale- SIAN- anzichè rivolgersi a soggetti concorrenti”. La qualcosa non è accettabile sotto il profilo dell’accesso al mercato della consulenza ad aziende agricole e del diritto riconosciuto dalla stessa AGEA ai professionisti di accedere al portale SIAN. Questa facoltà d’accesso inoltre, sempre secondo il Garante della concorrenza, non deve risultare onerosa per il professionista il quale non deve sottostare a preventive autorizzazioni regionali che ne verifichino le competenze, l’affidabilità e la professionalità. Queste verifiche non appaiono giustificate” dal momento che si tratta di soggetti che si deve presumere in possesso di tali competenze”. L’abilitazione, con buona pace delle Regioni, è ancora di Stato.