• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31396

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

RESPONSABILITA' PENALE PER NON PROPRIETARIO

Immagine
La Corte di cassazione che, con la sentenza n. 43390 del 23 novembre 2007, ha confermato la condanna per lesioni colpose gravi nei confronti di un 40enne romano che, nel parco capitolino di Villa Glori, aveva lasciato il suo pastore tedesco libero: l’animale, correndo, aveva fatto cadere rovinosamente un ragazzo provocandogli lesioni permanenti alla mano. Per questo a settembre del 2001 il Tribunale di Roma aveva condannato il padrone dell’amico a quattro zampe a un mese di reclusione (con i benefici di legge). La Corte d’Appello, due anni dopo, aveva rideterminato la pena in 100 euro di multa, revocando il beneficio della sospensione, e confermato nel resto la sentenza di primo grado. Contro questa decisione il 40enne ha fatto ricorso alla Suprema corte ma senza successo. I giudici della quarta sezione penale lo hanno dichiarato inammissibile. Inutili gli sforzi della difesa per smontare l’impianto accusatorio. Da subito l’uomo aveva sostenuto che non c’erano prove circa la dinamica dell’incidente: ma il fatto che alcuni testimoni avessero visto il padrone dell’animale avvicinarsi all’uomo a terra, richiamando il cane e -tenendolo fermo per il collare (non avendo seco il guinzaglio)- non lasciava spazio a dubbi. Poi aveva provato a discolparsi dicendo che il cane non era suo ma che lui lo portava soltanto a spasso. Una circostanza, questa, ininfluente secondo «Piazza Cavour»: «del resto», motiva in proposito la Cassazione, «ciò che rilevava ai fini della individuazione del soggetto penalmente responsabile non era tanto l’accertare chi avesse la proprietà dell’animale, bensì chi, in quel contesto temporale, avesse condotto il pastore tedesco in un luogo pubblico senza adottare le necessarie cautele (tenerlo al guinzaglio)».