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STUPEFACENTI DA BUTTARE? AVVISO AI PROPRIETARI

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Qual è la corretta procedura di smaltimento dei farmaci stupefacenti e degli analgesici oppiacei, dopo che il proprietario ne è stato occasionale detentore e la terapia è cessata? Una nota dell’Ufficio Centrale degli Stupefacenti del Ministero della Salute, divulgata dalla FNOVI ritiene che sia “opportuno invitare i cittadini ad un corretto smaltimento, ricorrendo all’”eventuale aiuto dei medici prescrittori e dei farmacisti dispensatori”. Di certo non si devono buttare nel cassonetto tra i rifiuti urbani. L’Ufficio spiega che “i cittadini possono conferire i residui di farmaci stupefacenti a seguito di interruzione di terapia negli appositi contenitori presenti nelle farmacie senza obblighi di presa in carico da parte del farmacista”. Ai proprietari non viene quindi richiesta l’osservanza di complesse normative, anche in ragione della ridotta quantità di medicinale che solitamente rimane nella casa del paziente animale; scrive infatti la nota: “la normativa vigente (artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 309/1990) prevede modalità complesse di smaltimento o cessione solo per le giacenze di stupefacenti scaduti o inutilizzabili in possesso di soggetti autorizzati alla produzione, alla sperimentazione e al commercio e di farmacie o per la distruzione di sostanze confiscate nell’azione di contrasto al traffico illecito (art. 87 del D.P.R. 309/90)” .