La FNOVI ha annunciato oggi di aver aperto un confronto con il Ministero della Salute sulle problematiche applicative relative al D.Lvo 24/07/07 n. 143.(“Disposizioni Correttive ed Integrative del Decreto Legislativo 06 Aprile 2006 n.193 Concernente il Codice Comunitario dei Medicinali Veterinari, in Attuazione della Direttiva 2004/28/CE” -Gazzetta Ufficiale n.206 del 05 Settembre 2007). In particolare, l'annunciato confronto verte sull’incompatibilità della gestione delle scorte con “incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici”. La Direzione della Sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della Salute – riferisce una nota pubblicata su fnovi.it- “si è detta disponibile a valutare il problema ed a meglio definire i limiti delle sopraccitate incompatibilità”. Il nuovo articolo 81 (Modalita' di tenuta delle scorte negli impianti di
allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di
alimenti) del Codice del farmaco veterinario così recita: . - 1. Nel caso di impianti di allevamento e custodia di
animali destinati alla produzione di alimenti, autorizzati alla
detenzione di scorte di medicinali veterinari, un medico veterinario
e' responsabile della custodia e dell'utilizzazione delle stesse e
della tenuta di un apposito registro di carico e scarico; lo stesso
potra' individuare uno o piu' medici veterinari autorizzati ad
operare in sua vece presso l'impianto di allevamento e custodia. I
nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte devono
essere indicati nella domanda di autorizzazione alla quale deve
essere allegata dichiarazione scritta di accettazione da parte degli
stessi con l'indicazione delle ulteriori strutture presso le quali
risultano eventualmente responsabili delle stesse mansioni. Il medico
veterinario responsabile ed i suoi sostituti non possono svolgere
altresi' incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o
strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici.
La somministrazione agli animali dei medicinali veterinari
costituenti le scorte deve avvenire nel rispetto degli obblighi di
registrazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158.