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MINSAL: VALENZA SANITARIA DELL’IDENTIFICAZIONE

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“Arduo operare una chiara delimitazione su alcuni specifici atti e procedure” dato che “allo stato attuale nel nostro paese manca una specifica regolamentazione che definisca le competenze esclusive del medico veterinario”. La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario conclude con queste parole le argomentazioni sulla competenza veterinaria in fatto di identificazione animale. In una nota inviata alla FNOVI, la competente Direzione del Ministero della Salute inizialmente scrive che ”allo stato attuale, l’inoculazione del transponder, o microchip, negli animali non può che essere considerato come un atto di esclusiva competenza veterinaria. Infatti solo conoscenze certificate di anatomia, anatomia topografica, medicina operatoria, igiene, ecc. possono consentire di effettuare tale inoculazione in modo corretto, con tutte le garanzie possibili sia dal punto di vista della salute animale, ivi compresa la tutela del benessere, sia da quello della sicurezza alimentare”. Il Ministero ha anche però evidenziato che queste considerazioni “se da un lato inducono inequivocabilmente ad attribuire all’inoculazione del transponder una valenza specificatamente sanitaria, dall’altro non si prestano ad una generalizzazione applicabile all’intero settore dell’identificazione e registrazione degli animali”. La Direzione Generale ricorda infatti specifiche normative che attribuiscono anche al semplice detentore degli animali il compito e la responsabilità della sua identificazione (come nel caso di bovini, bufalini, ovicaprini e suini), o assegnano ad organismi della filiera zootecnica, o del mondo sportivo, la gestione del sistema di identificazione e registrazione (ad es. degli equidi). La FNOVI ha risposto con una circolare agli Ordini che, divulgando la nota ministeriale, precisa l’importanza del ruolo veterinario anche in assenza di apposite disposizioni di legge.