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PESARO, REGOLAMENTO PER LA TUTELA ANIMALE

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Via libera a Pesaro al Regolamento Comunale sulla tutela degli Animali. Ne dà notizia oggi alla nostra testata l'Assessorato all'Ambiente del comune marchigiano, a seguito dell'approvazione consiliare. La delibera del Consiglio Comunale del 1.10.2007 è dichiarata immediatamente eseguibile. Il regolametno contiene norme stringenti per quanto riguarda l’obbligo di identificazione dei cani, con possibilità di microchippatura per i gatti. Il proprietario del cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina, istituita presso il Servizio Veterinario, e i veterinari sono tenuti, nell'esercizio della loro attività professionale, a segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario, anche tramite posta elettronica o fax, i casi di rifiuto del detentore a far apporre al cane (che abbia più di 3 mesi di vita) il codice di identificazione mediante microchip; la segnalazione ha il fine di consentire, oltre alla sanzione amministrativa, l’emanazione dell’ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Tutela Animali per la microchippatura a spese del detentore. In applicazione della norma regionale, le ricette mediche rilasciate dai veterinari per l’acquisto di farmaci per cani devono riportare il numero di microchip identificativo, o l’indicazione che il cane ha meno di 3 mesi di vita. Il proprietario può chiedere ai veterinari di microcippare a pagamento il proprio gatto e di inserirlo nell’anagrafe felina. Si prevedono incentivi all’adozione e all’affidamento di cani e gatti, anche consistenti in forma di assistenza veterinaria convenzionata. L’Ufficio Tutela Animali promuove, anche con l’aiuto del Servizio Veterinario, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per cani e gatti. I detentori di animali dovranno farli visitare da un veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. Vietato tagliare o modificare code e orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti o sottoporli a onisectomia (resezione dell’unghia), operare la devocalizzazione; i veterinari, privati o appartenenti al Servizio Veterinario, segnalano all’Ufficio Tutela Animali tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali affetti da malattie zoonosiche (zecche, micosi, pulci). L’abbandono si configura anche quando il cane viene lasciato dal detentore presso il canile sanitario comunale o nei rifugi comunali. In caso di fuga, cattura, uccisione di animali la soppressione degli animali è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità (e quando possibile dopo aver accertato l’indisponibilità delle associazioni di cui all’art. 26 ad adottarli), con attestazione del veterinario che la effettua, con metodi eutanasici e trasmettendo al Servizio Veterinario il certificato di morte che specifica le cause che hanno portato alla decisione. Gli animali impiegati in programmi di pet therapy sono sottoposti, da parte del veterinario in collaborazione con l’addestratore, a controlli periodici, relativi alla permanenza delle condizioni di salute e, in generale, di benessere, richieste ai fini del loro impiego.