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CONFISCA ATTREZZATURE DEI SANITARI ABUSIVI

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“In caso di condanna per violazione dell’articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato”. E’ quanto si legge all’articolo 8 (Confisca delle attrezzature utilizzate per l’esercizio abusivo di professione sanitaria) del Disegno di Legge “Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute” approvato, in sede referente, dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato. L’articolo, di cui era stata proposta la soppressione, è stato invece mantenuto dalla Commissione, in sede di votazione, su espressa indicazione favorevole del Sen. Paolo Bodini e del Sottosegretario alla Salute Zucchelli. L’articolo 348 del Codice Penale recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione".