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ONAOSI, RIMBORSABILI I CONTRIBUTI 2003-2006

La Corte Costituzionale con la sentenza N°190 del 15.06.2007 ha dichiarato l’illegittimità dell’art.2 lett. e) della legge N°306/1901, sostituito dall’art.52 comma 23 della legge N° 289/2002, in quanto non prevede i criteri in base ai quali quantificare concretamente gli oneri imposti ai sanitari. Con tale sentenza la Corte Costituzionale non ha inteso dichiarare l’incostituzionalità tout court della norma che, dal 2003 al 2006 compreso, obbliga tutti i sanitari al versamento del contributo ONAOSI, ma – lasciando in essere tale obbligo negli anni sopra indicati – ha censurato la fissazione della misura del contributo obbligatorio, da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI, per il mancato rispetto dei criteri fissati in materia dalla legge. Va anche precisato che la Corte Costituzionale, nell’emanare la sentenza che si commenta, non si è pronunciata su un altro e diverso profilo di incostituzionalità, che pure era stato sollevato dal giudice di Parma, secondo il quale la norma impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima anche nella parte in cui fonda il contributo non sul reddito ma sul solo dato anagrafico dell’età di chi è chiamato a versare il contributo. In ogni caso, alla luce della sentenza N° 190/2007, i contributi versati per gli anni 2003/2006 sono costituzionalmente illegittimi, e dunque la sentenza avrà delle conseguenze non solo per i singoli ricorrenti ma per tutti i sanitari, ivi compresi – naturalmente – i medici veterinari. Pertanto, chi ha versato il contributo ONAOSI per gli anni dal 2003 al 2006 ha diritto a chiedere la ripetizione (vale a dire la restituzione) di quanto versato, con interessi legali e rivalutazione monetaria: sarà bene, in prima battuta, formulare l’istanza attraverso lettera raccomandata di un legale da indirizzarsi all’ONAOSI; nel caso che la richiesta non venga riscontrata entro il termine che sarà stato assegnato nella lettera, allora sarà necessario presentare un ricorso davanti al Giudice del Lavoro territorialmente competente, vale a dire (ai sensi dell’art.444 c.p.c.) il Tribunale del luogo in cui ha la residenza chi promuove il ricorso, ponendo – a sostegno della propria domanda – la pronuncia della Corte Costituzionale in commento (sent. N° 190/2007). Si tratta di giudizi che durano, in media, qualche anno, anche se la durata varia in base al carico di lavoro di ciascun Tribunale. I medici veterinari (e tutti i sanitari) che invece non hanno pagato i contributi per i suddetti anni e – sempre per gli anni dal 2003 al 2006 – si vedono recapitare una cartella esattoriale, possono proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo, chiedendo la dichiarazione di nullità e/o l’annullamento della cartella, anche in questo caso con ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro del luogo di residenza del ricorrente, entro il termine di giorni 40 dalla notifica della cartella esattoriale (d. lgs. 26.02.1999 N° 46 art.24). Anche in questo caso la durata del procedimento è di qualche anno (fatti sempre salvi i diversi tempi dei diversi Tribunali). Avv. Maria Teresa Semeraro