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EUROPARLAMENTO: STOP A PELLICCE DI CANE E GATTO

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Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio, il Parlamento ha approvato il regolamento che vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cani e gatti e di prodotti che le contengono. Se i deputati inizialmente volevano escludere qualsiasi deroga, hanno infine accettato una formulazione più restrittiva che ne limita l'applicazione ai soli scopi educativi e per gli animali impagliati. Il regolamento sarà d'applicazione a partire dal 31 dicembre 2008. Facendo seguito a una richiesta formulata nel dicembre 2003 dal Parlamento europeo, la Commissione ha proposto un regolamento per vietare l'importazione, l'esportazione, la vendita e la produzione di pellicce e pelli di cane e di gatto, al fine di porre fine a questo commercio. Per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori, d'altra parte, numerosi Stati membri hanno nel frattempo adottato misure legislative volte ad impedire la produzione e la commercializzazione di questo tipo di pellicce. Tuttavia, le divergenze tra le misure nazionali impediscono il regolare funzionamento del mercato interno. Approvando un maxi emendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE), è stato precisato anzitutto che gli obiettivi del regolamento sono di vietare l'importazione, l'esportazione, la vendita e la produzione di pellicce e pelli di cane e di gatto per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e per restaurare la fiducia dei consumatori garantendo che i prodotti acquistati non contengono pellicce di cani e gatti. Apposite definizioni, inoltre, precisano il significato di "commercializzazione", "importazione" e "esportazione". Non sono considerate "importazioni" quelle prive di qualsiasi carattere commerciale. Per agevolare il compromesso, inoltre, il Parlamento ha rinunciato ad opporsi a qualsiasi deroga al divieto generale. E' tuttavia riuscito a ridurre sensibilmente la portata delle eccezioni proposte dalla Commissione. La proposta consentiva infatti la commercializzazione di prodotti muniti di etichette indicanti che le pellicce non appartenevano a cani e gatti allevati e uccisi per la produzione di pelliccia (quindi a scopi alimentari), o che erano effetti personali o domestici. Il compromesso, invece, prevede la possibilità di concedere delle eccezioni ai soli casi in cui la vendita di tali prodotti avviene per motivi «educativi» e agli animali impagliati. La nuova formulazione precisa inoltre che si tratta di una deroga «eccezionale» che consente alla Commissione di adottare disposizioni volte a autorizzare questo commercio, assieme alle condizioni da rispettare per poterne usufruire. Il regolamento potrà essere d'applicazione a partire dal 31 dicembre 2008. Per questa data gli Stati membri dovranno informare la Commissione dei metodi analitici che utilizzano per identificare la specie d'origine delle pellicce, notificare le norme adottate in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento e prendere i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Tali sanzioni dovranno essere «efficaci, proporzionate e dissuasive». La Commissione, infine, dovrà presentare una relazione sull'attuazione del regolamento, che dovrà essere resa accessibile al pubblico, entro due anni dalla sua applicazione. Il Parlamento Europeo ha anche approvato in prima lettura una Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini abrogativa della Direttiva 91/630/CEE.