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ONAOSI, ILLEGITTIME LE QUOTE DEI DIPENDENTI?

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Secondo Mauro Martini, Presidente dello SNAMI, "la 'vexata quaestio' sulla legittimità del contributo Onaosi è stata risolta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 190 depositata il 14 giugno 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello specifico comma alla Finanziaria 2003, nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione Onaosi". Per il Sindacato nazionale autonomo medici italiani (Snami), "è la seconda vittoria, dopo la norma della Finanziaria per il 2007 che ha abolito l'obbligatorietà dei contribuiti Onaosi per i convenzionati. Ma questa volta - sottolinea Martini - l'anticostituzionalità sembra essere stata decretata per tutti, convenzionati e dipendenti". Il tributo è illegittimo in quanto stabilito in violazione dell’articolo 23 della Costituzione: per gli ermellini la Finanziaria 2003 non avrebbe dovuto attribuire al CdA della Fondazione il compito di stabilire la misura del contributo. Per la Costituzione infatti occorre che sia la Legge a stabilire i criteri di fiscalità e imposizione tributaria a carico dei cittadini. Tale principio costituzionale non sarebbe stato rispettato neanche nei confronti dei sanitari dipendenti.