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IRAP, STUDIO VETERINARIO ASSOCIATO ESENTABILE

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Che anche gli studi associati potessero essere esenti dall'IRAP aveva sempre lasciato molti dubbi agli esperti che non avevano trovato una posizione comune al riguardo. Il fatto stesso che uno studio fosse associato, per molti esperti tributari, significava la presenza di un'autonoma organizzazione indipendente dagli stessi professionisti e quindi con tutti i presupposti normativi per essere soggetta all'IRAP. La Corte di Cassazione con sentenza n.13570 depositata l'11 giugno 2007 esprime invece una posizione contraria accogliendo la tesi che lo studio associato non può essere automaticamente soggetto ad IRAP solo per la sua caratteristica di associato. Tale imposta è infatti dovuta solo quando l'esercizio in comune dell'attività professionale, pur non configurando un centro di interessi dotato di autonomia funzionale ( del resto incompatibile con il carattere strettamente personale e fiduciario dell'esercizio delle professioni), dia però sempre luogo a un insieme di strutture ( immobili, mobili, macchinari, servizi, collaboratori) di una qualche complessità, ancorché non di particolare onere economico, così che il reddito da sottoporre ad IRAP sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura, e non derivi dal solo lavoro professionale dei singoli. Saranno quindi certamente soggetti ad IRAP i grandi studi associati ma il problema sorge invece quando due o tre professionisti mettono insieme le loro speranze e si danno una mano reciprocamente, senza dar luogo ad una complessa organizzazione. La sentenza della Cassazione riprende queste considerazioni. In sostanza la Corte ritiene che le attività professionali siano soggette ad IRAP solo quando siano sorrette da una organizzazione di un qualche spessoore che costituisca sintomo di una capacità contributiva maggiore rispetto a quella del semplice professionista. ( ItaliaOggi, 15 giugno 2007)