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SENTENZA ONAOSI, SI VALUTA LA RIMBORSABILITA'

L’ANMVI ha interessato i propri legali per una valutazione approfondita delle conseguenze della bocciatura costituzionale del contributo ONAOSI, come da sentenza 190/2007 della Consulta. La sentenza dichiara infatti illegittimo l’articolo 52 comma 23 della Finanziaria 2003 laddove si attribuiva a decisione “unilaterale” la determinazione del contributo dovuto alla Fondazione ONAOSI: per la Corte non poteva essere il solo Consiglio di Amministrazione della Fondazione a determinarlo. Oltre a violare l’articolo 23 della Costituzione, la Finanziaria 2003 ha anche violato l’articolo 3 della Carta, in quanto le quote non venivano parametrate a criteri soggettivi, ovvero non si teneva conto della capacità reddituale dei sanitari obbligati al versamento. Questa seconda violazione costituzionale venne sanata dalla Fondazione stessa che dal 2005 introdusse scaglioni di reddito nel computo della quota. Resta invece da valutare se l’unilateralità ravvisata dai giudici possa costituire motivo di ulteriore azione nei confronti della Fondazione per il risarcimento di quanto versato anche negli anni in cui la quota era commisurata al reddito, ma pur sempre stabilita dal CdA dell’ONAOSI. Analoghe iniziative di contrasto sono in essere presso la categoria dei farmacisti.Secondo una circolare di Federfarma, "La sentenza in oggetto avrà indubbi riflessi nel giudizio pendente avanti il TAR del Lazio, nonché nel contenzioso sollevato sul territorio dinanzi ai giudici del lavoro dai singoli farmacisti, che hanno fatto opposizione alle cartelle di pagamento loro notificate che, in tal modo, verranno dichiarate nulle". Pertanto, si suggerisce ai farmacisti che avessero eventualmente ricevuto in questi giorni la cartella esattoriale di pagamento, di presentare ricorso al Giudice del lavoro competente per territorio entro i 40 giorni dalla notifica della cartella medesima, evidenziando l'emanazione della sentenza da parte della Corte Costituzionale nella quale è stata riconosciuta l'illegittimità della disposizione della Legge 289/2002.