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DALLA CONSULTA NESSUN RILIEVO ALL’ONAOSI

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La Fondazione ONAOSI commenta la sentenza 190/2007 con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Finanziaria 2003 (art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) nella previsione di attribuire al consiglio di amministrazione della Fondazione la misura del contributo obbligatorio. L’ONAOSI ha operato con correttezza e trasparenza - si legge al sito onaosi.it- nell’applicazione dell’art. 52, comma 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 in materia di contribuzione obbligatoria. La Corte ha, infatti, evidenziato una carenza di “criteri” e “limiti” riconducibile alla fonte primaria legislativa, non, quindi, addebitabile all’ONAOSI, che, nella fissazione dell’entità delle quote 2003-2004, aveva assunto determinazioni meramente attuative del disposto legislativo, approvate, tra l’altro, espressamente, senza alcuna osservazione, dai Ministeri Vigilanti “ . Secondo la nota della Fondazione “ la Corte conferma ed, anzi, rafforza la propria giurisprudenza in favore dell’obbligo di iscrizione e di contribuzione agli Enti previdenziali delle categorie sanitarie (tra cui ENPAM, ENPAV ed ENPAF) che, come l’ONAOSI, sono stati privatizzati dal D. Lgs. 509/1994”.