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PIÙ SEMPLICE IL RIMBORSO DELL'IVA SULL'AUTO

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Per i rimborsi Iva auto relativi alla sentenza Ue arriva la modalita' di richiesta semplificata. I contribuenti potranno evitare di compilare il modello analitico limitandosi ad indicare in un apposito riquadro la cifra totale dell'Iva detraibile, il ricalcalo delle imposte dirette a seguito della detrazione Iva e il rimborso spettante. E se vorranno evitare che sulla propria istanza si concentri il controllo degli uffici dovranno indicare una maggiore imposta ai fini delle imposte dirette da compensare con la detrazione Iva non inferiore al 10%. L'Agenzia delle Entrate in una circolare firmata ieri dal direttore Massimo Romano detta le regole per ottenere il rimborso in maniera semplice e senza ricorrere a calcoli analitici complessi. La circolare completa il quadro e integra il provvedimento emanato il 22 febbraio scorso nel quale venivano individuate le percentuali forfetarie di Iva detraibile nella misura del 35% per l'agricoltura e pesca, del 40% per gli altri settori di attivita' e del 50% per l'acquisto di autoveicoli con propulsori non a combustione interna. Naturalmente, i contribuenti che non intendono avvalersi delle percentuali forfetarie di detraibilita' possono presentare l'istanza di rimborso indicando in modo analitico e documentato le somme spettanti. Poiche' il rimborso puo' essere relativo a piu' anni, i contribuenti che si avvalgono della modalita' analitica dovranno utilizzarla per tutti gli anni e non potranno far ricorso a quella forfetaria neanche per singole annualita'. La circolare si sofferma anche sui contribuenti che hanno rivenduto entro il 13 settembre il veicolo per il quale si chiede il rimborso Iva. Anche in questo caso con la richiesta semplificata e' sufficiente abbattere l'Iva spettante della maggiore imposta derivante dalla rivendita. La circolare e' consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all'interno della sezione Documentazione tributaria "Circolari, risoluzioni, comunicati", mentre su FiscoOggi - www.fiscooggi.it - e' disponibile un articolo piu' analitico.