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OSSITOCINA, RICETTA: COPIA UNICA NON RIPETIBILE

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La Direzione Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute ha diffuso una nota di chiarimenti sulla prescrizione di medicinali veterinari contenenti ossitocina. La nota, dell’8 maggio scorso, fa seguito alle richieste di precisazione avanzate dagli operatori del settore e scrive che “ per i medicinali veterinari contenenti ossitocina, principio attivo incluso nell’allegato II del Reg. 2377/90, per i quali non è previsto un limite massimo di residui, si conferma lo stesso regime di dispensazione con ricetta medico veterinaria in copia unica, non ripetibile. Pertanto, allo stato attuale, la modalità di vendita rimane quella autorizzata ed indicata sugli stampati illustrativi del medicinale, finchè gli stessi non saranno modificati dallo scrivente Ufficio.” Con nota del 31 gennaio 2006, la citata Direzione aveva ribadito – relativamente alla prescrizione di medicinali veterinari a base di prostaglandine, gonadotropine e fattori di rilascio di gonadotropine destinati sia ad animali da reddito che da compagnia- che la dispensazione di tali prodotti è prevista con ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile. La circolare n. 14 del 29/09/2000 (“ Linee guida applicative del Dlgs n. 336 del 4 agosto 1999”) mantiene piena validità nei confronti del Dlgs n. 158 del 16 marzo 2006, che sostituisce e abroga il DLgs 336/99.