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AGGRESSIVITA’: CADE L’OPZIONE SOPPRESSIONE

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L’ordinanza 28 marzo 2007 con la quale il Ministero della Salute ha modificato l’ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani» oltre a riscrivere l’articolo 1 sui divieti chirurgici ha anche emendato l’articolo 5. E’ stata infatti cancellata la previsione secondo la quale il proprietario di cane di razza soggetta a restrizione ( razza a rischio di aggressività) o di cane “con aggressività non controllata” doveva ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell’animale stesso “ivi compresa la valutazione ai sensi dell’art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281”. La valutazione di cui si parla nella 281 riguarda i cani ricoverati nei canili comunali, che possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'. Il Ministero della salute ha cancellato l’opzione della soppressione peri cani aggressivi di proprietà, “considerato che il riferimento all’articolo 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281, può indurre ad una non corretta interpretazione”.