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NO AL TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI ENPAV

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In base alla normativa vigente la ricongiunzione dei periodi contributivi è realizzabile solo nel caso sussistano contestualmente due requisiti: iscrizione nella gestione verso cui si chiede la ricongiunzione e cessazione della posizione contributiva nella gestione dalla quale si trasferiscono i contributi. Partendo da questo presupposto, l’Ente Nazionale di Previdenza Veterinaria, con nota del 24 febbraio 2006, aveva chiesto un parere al Ministero del Lavoro al fine di poter autorizzare il trasferimento dei contributi dall’Enpav ad altra gestione previdenziale pur in costanza di iscrizione. Nella suddetta nota si chiedeva la possibilità di scindere in due spezzoni le contribuzioni versate all’Enpav, distinguendo quelle versate in qualità di libero professionista da quelle versate quale professionista dipendente, limitando il trasferimento ad altra gestione previdenziale al solo periodo di contribuzione anteriore alla data di inizio del rapporto di lavoro dipendente. In seguito a tale richiesta il Ministero, con nota del 3/04/07 n. 24/IX/0005178, ha chiarito che l’interpretazione prospettata dell’Ente, in assenza di esplicite disposizioni di legge, non può trovare accoglimento in sede amministrativa in quanto, peraltro, potrebbe comportare riflessi indiretti sulla finanza pubblica, dato che l’ammontare dei contributi trasferiti in caso di ricongiunzione non coprirebbe per intero l’onere del trattamento pensionistico posto a carico dell’Ente pubblico erogatore.( fonte: enpav.it)