Entrerà in vigore il 26 aprile il Decreto Legislativo 31 gennaio 2007, n. 47 Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE - (GU n. 84 del 11-4-2007).
Il decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria applicabili agli ungulati elencati nell’allegato 1 del provvedimento. Il personale veterinario dei posti d'ispezione frontaliera, PIF, permette l'introduzione e il
transito degli ungulati solo se provengono da un Paese terzo, o da
una parte di esso, autorizzato e se gli animali sono stati
sottoposti, con esito favorevole, ai controlli veterinari previsti
dal medesimo decreto legislativo n. 93 del 1993 e dalla decisione
97/794/CEE della Commissione, del 12 novembre 1997, ai fini del
rilascio del Documento veterinario comune di entrata (DVCE animali)
di cui al regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del
18 febbraio 2004, e successive modificazioni. Prima di permettere l'introduzione o il transito degli ungulati il personale veterinario dei PIF, nell'ambito dei controlli veterinari ad esso demandati, deve in ogni caso verificare: a) che l'autorizzazione del Paese terzo non e' sospesa, revocata
e sottoposta a limitazioni; b) l'assenza di provvedimenti e disposizioni che vietino,limitino o sospendano, anche temporaneamente, l'introduzione o il transito degli ungulati. Il personale veterinario dei PIF consente l'introduzione o il transito anche degli animali autorizzati in deroga in sede comunitaria e deve verificare, per ogni
partita di animali presentata per l'introduzione o il transito,
l'esistenza di un certificato veterinario.
Le spese relative alle misure sanitarie e di polizia sanitaria
conseguenti ai controlli sono a carico dell'importatore.