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COLLARE ELETTRICO, TAR ANNULLA ORDINANZA

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Il Tar del Lazio ha annullato l'ordinanza del Ministero della Salute del 5 luglio 2005 con la quale era stato vietato l'uso del collare elettrico per l'addestramento dei cani. I giudici hanno accolto il ricorso delle societa' Canicom e Innotek, svolgenti attivita' di impresa connessa alla commercializzazione di articoli ed accessori per l'educazione animale, contro l'ordinanza 'contingibile e urgente' che secondo le ricorrenti era illegittima e lesiva dei loro interessi. Con sentenza n. 8614/2006 il Tar ha innanzitutto ammesso il ricorso sulla base del fatto che, essendo le imprese ricorrenti produttrici del bene di cui viene inibita l'utilizzazione da parte di alcuni soggetti, 'le stesse possono essere ritenute lese dall'atto impugnato ed interessate alla sua eliminazione', anche perchè n on puo' condividersi l'assunto dell'Amministrazione resistente secondo la quale colpendo, il divieto impugnato, l'uso del collare elettrico per cani e non la sua produzione, le imprese sarebbero toccate soltanto da conseguenze indirette. E poi lo ha anche accolto affermando che l'ordinanza 'risulta adottata senza alcuna istruttoria precisa e senza l'indicazione delle ragioni di necessita' ed urgenza che sole - giustificano il ricorso al potere esercitato'. Il prodotto di cui si inibisce l'uso, infatti, sempre secondo il Tar, 'risulta in commercio da anni, sicche' non e' dato comprendere quali siano state (e se vi sono state) le valutazioni sopravvenute a distanza di tanto tempo e quali le circostanze di fatto prese a riferimento, capaci di giustificare la determinazione assunta'. Per quanto riguarda infine l'eventuale pericolosita' dell'uso del collare elettrico, il Tar ha affe rmato che 'non puo' ritenersi tale la prevedibile reazione alla scossa elettrica da parte dell'animale, atteso che si tratta di reazione sempre presente in una pratica non nuova, anzi seguita da anni, e nemmeno puo' ritenersi una valida giustificazione l'interrogazione parlamentare presentata, utile per segnalare un problema (come di fatto avvenuto) ma non per indicare la corretta soluzione da dare ad esso alla luce delle norme dell'ordinamento, profilo che e' di competenza dell'Amministrazione agente'.(ANSA)