• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 32072
cerca ... cerca ...

RANDAGISMO E TUTELA UMANA? UNA FORZATURA

Immagine
Non vale l’appellarsi alle norme che disciplinano la materia ambientale per il problema del randagismo. Sul ricorso n. 882/06 proposto da Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente AIDAA, il Tribunale Amministrativo della Puglia, respingendolo, ha formulato una sentenza che chiama in causa anche la Legge 281. L’Associazione ricorreva a seguito del silenzio-rigetto da parte del Comune di Lesina, che non aveva consentito l’accesso ad “informazioni ambientali”, ossia alla documentazione afferente la manutenzione dei canili e il fenomeno del randagismo. Inutilmente l’AIDAA si richiamava alla materia ambientale disciplinata dal Dlgs. 195/05. Per il TAR, infatti, “il raccordo tra randagismo, tutela della salute umana, ambiente è frutto di un'opera che, non esplicitamente prevista dal legislatore, l'interprete non è autorizzato a compiere, se non a patto di una palese forzatura della logica dei significati. Tali atti non possono ricondursi alla nozione di informazione ambientale, salvo a volerne accogliere un'accezione così lata da ricomprendere qualsiasi dato inerente l'ecosistema circostante, indipendentemente dalla sua inerenza ai valori che l'ordinamento imputa all'ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti materiali, ai quali certo non può riferirsi il fenomeno del randagismo, che piuttosto incide sulla tutela dell'igiene e della salute pubblica in senso lato e sulla difesa degli animali”. E ancora : “ l'equazione prevenzione del randagismo - tutela della salute umana - tutela dell'ambiente non trova riscontro nel sistema, nè la legge 281/91 può essere posta a fondamento della comparazione, poichè il significato dei due testi legislativi è alquanto diverso”. Il ricorso è quindi risultato inammissibile.