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ONAOSI, BOLOGNA RESPINGE IL RICORSO

Il Tribunale di Bologna con sentenza del 13 dicembre 2005 ha respinto il ricorso presentato da alcuni veterinari, e sostenuto dall'ANMVI, contro l'obbligo di iscrizione all'ONAOSI esteso a tutti gli iscritti agli Ordini e quindi anche ai professionisti privati. “Il giudice del Tribunale di Bologna – spiega l’Avvocato dell’ANMVI Maria Teresa Semeraro - non ha inteso modificare l’orientamento della Corte di Costituzionale in tema di obbligatorietà del versamento dei contributi di natura assistenziale-previdenziale, confermandone la legittimità”. Il testo della decisione si è reso disponibile solo in questi giorni essendo stato depositato l'11 maggio. Questi i motivi della decisione: I ricorrenti non si sono mai iscritti all'Onaosi. Il versamento dei contributi avveniva unicamente su base volontaria, mentre era obbligatorio solo per i sanitari dipendenti di pubbliche amministrazioni. L'art.52, comma 23 della legge n.289 del 2002 ha esteso il contributo obbligatorio a tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali italiani dei farmacisti, medici, chirurghi, odontoiatri e veterinari. Ai sensi di tale norma, anche i ricorrenti, in quanto veterinari iscritti all' Ordine professionale, sono obbligati al versamento del contributo obbligatorio. Consapevoli di ciò, essi deducono in giudizio l'illegittimità costituzionale della norma impositiva dell'obbligo per violazione degli art. 3, 18 e 38 della Costituzione. La questione di costituzionalità è manifestamente infondata, onde il ricorso va respinto. La Corte Costituzionale ha già ritenuto legittima l'obbligatorietà della iscrizione e contribuzione all'Onaosi, anche successivamente alla sua trasformazione in fondazione, con l'ordinanza n.214 del 1999; la questione di costituzionalità era stata sollevata proprio con riferimento agli art. 2,3,18 e 38 della Costituzione. Pare pertanto che l'unica questione nuova posta dai ricorrenti sia la contestazione dell'estensione dei principi posti dalla Corte Costituzionale all'imposto ampliamento della categoria dei soggetti obbligati; secondo i ricorrenti, infatti, l" evidente ed unico scopo è quello di finanziare in modo surrettizio ( essendo escluso il finanziamento a carico dell'erario) la Fondazione privata Onaosi". In realtà, dai bilanci degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, prodotti in giudizio dalla convenuta, emerge un costante attivo, onde la Fondazione non appariva bisognosa di finanziamento. Appare poi improprio, per sostenere una questione di costituzionalità, il riferimento al d.lgs. n.509 del 1994, che contiene ovviamente norme sfornite di rilievo costituzionale e suscettibili di essere derogate da norme successive equipollenti. Vi è poi da rilevare che i rilievi relativi alla presunta violazione dell'art.3 della Costituzione appaiono generici, non comprendendosi in che modo sarebbe stato violato il principio di uguaglianza.Attesa la natura della controversia e considerata la novità della questione, appare equo compensare le spese di lite. " Finalmente è arrivato il testo della sentenza" -ha commentato Carlo Scotti, Presidente ANMVI " Questo ci permette di mettere a punto meglio i prossimi ricorsi che saranno presentati a Milano ed a Perugia. Troviamo assurdo - ha continuato Scotti- che il forte attivo espresso dall'Onaosi, verso la quale non abbiamo alcuna pregiudiziale, nei suoi bilanci, giustifichi l'obbligo quando dovrebbe essere proprio il contrario. Continuiamo a ritenere che sia stato un colpo di mano non condiviso dalla categoria e quindi inaccettabile". L'ANMVI ha già dato mandato ai suoi legali di avviare, con i veterinari che hanno sottoscritto i ricorsi, le azioni presso i Tribunali di Milano e Perugia e sosterrà la proposta di legge dell'On. Roberto Ulivi (AN) rivolta all'abrogazione dell'obbligo di sottoscrizione per i professionisti privati.