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ANIMALI, REGOLAMENTO REGIONE MOLISE

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Con Regolamento Regionale 21 marzo 2006, n. 1, il Molise ha emanato il proprio Regolamento recante norme per il mantenimento degli animali da compagnia e per la realizzazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani. (GU n. 18 del 6-5-2006) I canili comunali ospitano esclusivamente gli animali catturati dal personale autorizzato dal Servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio. Nel caso di animali di proprieta', fatte salve eventuali sanzioni, sono a carico del proprietario le spese per il mantenimento ed eventualmente il costo del microchip e della sua applicazione. Nel caso di animali randagi, le spese per il mantenimento del il costo del microchip sono a carico del comune dove e' avvenuta la cattura; le spese per l'applicazione del microchip sono a carico del Servizio veterinario della A.S.L. Nei canili comunali il responsabile sanitario della struttura e' un veterinario individuato dalla A.S.L. competente. I cani accolti nei canili comunali vengono sottoposti: a) ad accurata visita clinica, al fine di valutarne lo stato sanitario; b) ad eventuali trattamenti terapeutici e profilattici, contro le patologie intraspecifiche e zoonosiche, che il responsabile sanitario della struttura riterra' opportuno, in base all'andamento epidemiologico ed alle condizioni di salute dell'animale; c) ad identificazione mediante applicazione di microchip, qualora sprovvisti. Gli esami clinici e gli interventi vaccinali, terapeutici e di profilassi effettuati vanno registrati su apposita scheda clinica individuale. Dovra' essere impedita comunque la possibilita' di' riproduzione sterilizzando, di preferenza, i cani di sesso maschile e/o in alternativa, a seconda della convenienza, quello di sesso femminile. Non possono essere dati in affido a privati animali non sterilizzati. L'affido dei cani randagi e' subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento del benessere e per la capacita' di gestione dell'animale da parte dell'affidatario. Tale verifica e' svolta dalle associazioni protezionistiche di cui all'Art. 9 della legge regionale n. 7/2005 attraverso le guardie zoofile di cui all'Art. 12 della stessa legge regionale, in collaborazione con il responsabile sanitario del canile da dove proviene l'animale da affidare.
Il Regolamento vieta la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e di gatti di eta' inferiore a 4 mesi; e' consentita la partecipazione a dette manifestazioni agli animali di eta' superiore a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorita' sanitarie territoriali. E' vietata anche la detenzione a fini di vendita di animali di qualunque specie colorati artificialmente. E' fatto divieto assoluto del collare elettrico o di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane.