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TAR:NO A SIVEMP SU INDENNITA' VETERINARI

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Non sussiste alcun obbligo, a carico del Ministero della Salute, di emanare atti di indirizzo alle Regioni e alle Asl per la corresponsione ai veterinari dell'indennita' per strutture specialistiche, al fine di ottenere una uniforme applicazione della normativa sull'intero territorio nazionale. Lo ha affermato il Tar del Lazio respingendo (con sentenza n.2935/2006) il ricorso del sindacato dei veterinari di medicina pubblica Sivemp. Il sindacato aveva chiesto l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato per l'emanazione delle direttive sull interpretazione degli articoli 40 e 54 del dPR n.348/83 con riferimento all'indennita' per strutture specialistiche da corrispondere ai veterinari a partire dal 1° giugno 1985. L'atto di diffida e messa in mora era stato notificato alla Presidenza del Consiglio- Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero della Salute e a quello dell'Economia al fine di ottenere una uniforme applicazione delle disposizioni suddette, in favore di tutti i veterinari e su tutto il territorio nazionale, da parte delle Asl. Il Tar, pur riconoscendo che i criteri di interpretazione delle norme ''non hanno trovato un'uniforme applicazione da parte delle Asl in mancanza di specifiche ed uniformi disposizioni in ordine all'applicazione dell'indennita' per strutture specialistiche riconosciuta ai veterinari'', non ha ravvisato alcuna illegittimita' nel silenzio serbato dall'amministrazione nei confronti della richiesta dei ricorrenti. Infatti la legge 241/90 ''non prevede alcun obbligo di dettare criteri uniformi in determinate materie da parte di amministrazioni pubbliche''. (ANSA).