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FISCO, CANI ALLEVATI NEL REDDITO AGRARIO

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Il decreto 20 aprile 2006 ( Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006, ai sensi degli articoli 32, comma 3, e 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.) considera l’allevamento di cani come attività agricola ai fini delle imposte dirette e stabilisce il numero di animali rientranti nel reddito agrario nonchè il reddito forfettario applicabile agli animali allevati in eccedenza da persone fisiche, società semplici o enti non commerciali. Per l’allevamento di cani occorre un ettaro di terreni di prima fascia per allevare 87,48 animali; per ogni cane allevato in eccedenza il reddito è pari a 7,02 euro ( importo raddoppiato se l’impresa è una ditta individuale enza dipendenti). Le imprese di allevamento eccedenti i limiti del reddito agrario devono tenere il libro di carico e scarico degli animali allevati. L’inserimento dell’allevamento di cani nel reddito agrario è già valida per il periodo d’imposta 2005 ( Unico 2006). L’attività cinotecnica era già stata inquadrata nel settore agricolo dalla legge 23 agosto 1993 n. 349; il successivo decreto di attuazione 28 gennaio 1994 ha stabilito che l’attività di allevamento di cani assume natura di impresa quando l’allevamento abbia per oggetto almeno cinque fattrici le quali annualmente producano almeno trenta cuccioli.