La legge Comunitaria 2005, il cui esame è già iniziato in Parlamento, sanerà definitivamente il contenzioso fra la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e il Ministero dell’Ambiente. La Corte aveva ritenuto che i produttori di rifiuti italiani non assolvessero agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e aveva sentenziato in favore della tenuta dell’apposito registro. Il Ministero dell’Ambiente aveva subito precisato che i sanitari italiani dovessero attenersi alle leggi italiane e che l’impasse normativo sarebbe stato sanato attraverso correttivi formali destinati a non modificare gli attuali obblighi a carico dei produttori di rifiuti. Malgrado ciò molte ditte incaricate della raccolta dei rifiuti sanitari avevano iniziato a richiedere la tenuta del registro e in molti casi addirittura il MUD, cavalcando il contenzioso insorto in sede europea. La Comunitaria 2005 prevedrà esplicitamente che “ Al fine di dare attuazione alla ordinanza della Corte di giustizia delle Comunita` europee si e` reso, necessario prevedere, nel caso di produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, che l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sia adempiuto attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all’articolo 15 del medesimo decreto legislativo”.
La disposizione consente, infatti, di adempiere all’obbligo previsto dalla normativa europea sui rifiuti pericolosi, “ tenuto conto che dai formulari di identificazione sono desumibili tutti i dati previsti dalla UE. La Comunitaria 2005, in altre parole, rispecchierà la vigente normativa italiana secondo la quale vige l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti solo per gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi e non per i liberi professionisti non inquadrati in un’organizzazione d’impresa.