E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale(GU n. 80 del 7-4-2005) il Decreto del Ministero della Salute che attua l'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, in materia di condivisione di informazioni relative alle sperimentazioni sugli animali. Il provvedimento dà attuazione a norme tese ad evitare “inutili duplicazioni di lavori, ed in particolare esperimenti su animali vertebrati”. “Per ogni nuova sostanza chimica – spiega Massenzio Fornasier, Presidente della Società Italiana Veterinari per Animali da Laboratorio- devono essere eseguiti approfonditi studi chimici, fisici e tossicologici, al fine di eseguire la valutazione dei rischi che tali sostanze possono presentare per l'uomo e per l'ambiente. Il fabbricante (notificante) che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o incorporata in un preparato, deve trasmettere all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea un fascicolo tecnico contenente le informazioni necessarie ed i dati disponibili per valutare i rischi prevedibili, immediati o differiti, che la sostanza puo' presentare per l'uomo e per l'ambiente. Se la sostanza e' gia' in commercio il notificante successivo della stessa sostanza puo' fare riferimento ai risultati degli esperimenti o degli studi comunicati dal primo notificante”. Il comma 7 dell'art 15, a cui il Ministero della Salute dà attuazione fissa, per i casi di mancato accordo tra le parti interessate (primo e secondo notificante), le modalita' della messa in comune delle informazioni e la procedura di utilizzo delle stesse, assicurando un ragionevole equilibrio fra gli interessi delle parti.