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MANGIMI, STOP A RIFIUTI DA CUCINA

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Sanzioni pecuniarie a chi nutre animali da allevamento, purche' non da pelliccia, con rifiuti da cucina o mangimi che ne contengano. Lo dispone il Dlgs 36/2005, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (Ce) n. 1774/02, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, per completare il quadro delle misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili e le disposizioni dettate dall'Accordo tra i Ministri della salute, dell'ambiente, delle politiche agricole e le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano sancito l'1 luglio 2004, con le Linee guida per l'applicazione del regolamento (Ce) n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio dell'Ue del 3.10.02, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Il Decreto riguarda anche gli alimenti per animali da compagnia: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o esporta alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare o prodotti tecnici in difformità a quanto stabilito dall'articolo 20 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 28.000,00 euro". (Dlgs 36/2005, Art. 8. Alimenti per animali da compagnia articoli da masticare e prodotti tecnici. Il citato Regolamento prevede, infatti, che per l'importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e di materie prime per la loro produzione si debbano seguire procedure comunitarie di ispezione per garantire che i prodotti rispettino norme d'igiene almeno uguali o equivalenti a quelle applicate dalla Comunità, in particolare per quanto concerne le garanzie richieste riguardo ai residui di sostanze vietate (sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali). Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque spedisce, raccoglie, trasporta, identifica sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro. E la medesima multa si applica se il trasporto dei sottoprodotti di origine animale avviene con mezzi privi dell'autorizzazione dell'autorita' sanitaria o ambientale o nel caso di sospensione o revoca della stessa. Per garantire il rispetto di tali disposizioni e' fatto obbligo di tenere e aggiornare un registro delle partite detenute, spedite, trasportate e ricevute. Chiunque trasformi o elimini sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformità al regolamento europeo e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 28.000,00 euro. I soggetti inoltre che immettano sul mercato o esportino proteine animali trasformate o altri prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi in violazione del regolamento, e' soggetto al pagamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro. Altre sanzioni vengono comminate qualora vengano utilizzati per produrre alimenti e mangimi animali determinate parti della colonna vertebrale o del midollo spinale di ovini e caprini. ( fonte: ANSA)